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Lo Statuto

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Ludacs Entertainment Articolo 1 – Denominazione e sede È costituita in Napoli, in Vico San Sepolcro, 13, una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica Ludacs Entertainment”. Articolo 2 – Scopo L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Articolo 3 – Durata La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati. Articolo 4 – Domanda di ammissione 1) Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. 2) In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Articolo 5 – Diritti dei soci 1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea Pagina 2 di 4 utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. 3) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. Articolo 6 – Decadenza dei soci 1) I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a) dimissione volontaria; b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto

della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto. Articolo 7 – Organi Gli organi sociali sono: a) l’Assemblea generale dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo. Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea 1) L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa Pagina 3 di 4 legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2) La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. 3) L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Articolo 9 – Consiglio direttivo 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall’Assemblea di 5 membri eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Articolo 10 – Il Presidente Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Articolo 11 – Il vice-presidente Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Pagina 4 di 4 Articolo 12 – Il segretario Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Articolo 13 – Il rendiconto 1) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione. Articolo 14 – Anno sociale L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno Articolo 15 – Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. Articolo 16 – Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Cod. civ. e quelle di cui agli articoli 10 e seguenti D.Lgs. 460/97.

Luca Serio ………………...

Davide Porzio …………….

Vincenzo Serio …………...

Carmela Serio …………….

Gloria Porzio ……………...

 

 

 

 

Atto Costitutivo

STATUTO TIPO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “LUDACS ENTERTAINMENT” Art. 1. E’ costituito con sede in Napoli, Via San Sepolcro 13, un Associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione “Ludacs Entertainment Associazione Sportiva Dilettantistica”. Art. 2. “Ludacs Entertainment Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito denominata Associazione) svolge attività nei settori sport dilettantistico, attivita’ ricreative, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione della pratica sportiva. L’ Associazione ha come finalità quella di praticare e propagandare l’attività sportiva dilettantistica ed a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento in particolare per la pratica del calcio a 8 realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire alla formazione psicofisica, sociale e culturale. L’ Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali il Associazione potrà, tra l’altro: a) svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva; b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; c) organizzare congressi, seminari, mostre, eventi, finalizzati alla promozione dei valori dello sport; d) attivare

rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive; e) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; Art. 3. Sono compiti dell’ associazione: a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive. b) Favorire l’estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche. c) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale. d) Organizzare iniziative, eventi, servizi, attività sportive, culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci. e) Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali. L’associazione è caratterizzata, altresì, dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali e dall’obbligatorietà del bilancio. Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; al Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione al Associazione con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 1 Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; 2 Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E’ compito del legale rappresentante del Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione. Art. 6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri del Associazione o, in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’associazione. Art. 7. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’ associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal associazione stessa. Art. 8. I soci sono tenuti a: • Pagamento della quota della tessera sociale se non è gratuita; • Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. Art. 9. I soci sono espulsi o radiati quando: 1 non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 2 si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali; 3 in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell’associazione. La espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria. PATRIMONIO SOCIALE Art.10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da: 1 patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione: 2 contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. 3 fondi di riserva. E’ assolutamente vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art.11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nè sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile. RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO) Art.12. Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Art.13. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. ’ASSEMBLEA DEI SOCI Art.14. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell’ associazione o, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione, con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea. Art.15. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° settembre al 31 gennaio successivo. Essa: • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; • elegge il Consiglio Direttivo; • elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; • approva il bilancio consuntivo e preventivo; • approva gli stanziamenti per iniziative previste dal 2° comma dell’art. 13 del presente statuto. Art.16. L’Assemblea straordinaria viene convocata: • tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; • ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili; • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci; • per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione del Associazione . L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. Art.17 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. Art.18 Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la convocazione dell’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art.19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Art.20 L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell’assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali. CONSIGLIO DIRETTIVO Art.21 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 1 anno (max 4 anni quadriennio olimpico). Art.22 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica. Art.23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 15 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Art.24 Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redigere i bilanci; compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Art.25 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. IL PRESIDENTE Art.26 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano ad un componente l’ufficio di Presidenza. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Circolo; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate. OLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI Art.27 Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea. I Revisori Contabili durano in carica 2 anni (max 4 anni quadriennio olimpico) e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo. Art.28 Il Collegio è validamente costituto con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel circolo; in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano d’età. SCIOGLIMENTO DELL’ASSEMBLEA Art.29 La decisione di scioglimento dell’ associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti. Art.30 In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza prevista dall’art. 29, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. ********************** Art. 31 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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